Débat ouvert sur l’élection directe du Président de Région… nous recevons et publions cette contribution d’un lecteur.
« Si parla in questi giorni della proposta referendaria per l’introduzione, nel nostro sistema, dell’elezione diretta del Presidente della Regione.
Una proposta dal contenuto decisamente « forte » perché, se la proposta venisse approvata, determinerebbe l’abbandono della forma di governo tendenzialmente assembleare, basata sull’elezione consiliare del Presidente della Regione, prevista sin dall’origine nello Statuto speciale e mantenuta anche dopo la riforma costituzionale del 2001, per passare alla forma di governo « standard » introdotta per le Regioni ordinarie nel 1999 e basata, per l’appunto, sull’elezione diretta del Presidente della Regione.
La scelta della forma di governo, sia pure nel rispetto dei vincoli costituzionali e statutari, costituisce una delle modalità o, forse, la modalità più alta di espressione dell’autonomia della Regione, intendendo per forma di governo, secondo le espressioni impiegate dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra gli organi di vertice della Regione. Proprio in ragione di ciò, la materia è riservata a una fonte rinforzata, la cosiddetta legge statutaria, che, per quanto subcostituzionale, ha contenuti peculiari sia per quanto attiene al procedimento di formazione, sia per quanto attiene al contenuto necessario che non può essere demandato ad altra fonte, né da altra fonte modificato.
Nel caso della Valle d’Aosta, è l’articolo 15 dello Statuto speciale, modificato dalla legge costituzionale 2 del 2001, a disciplinare il procedimento, ora regionalizzato, di formazione della legge sulla forma di governo, sul modello, almeno in parte ricalcato, dell’articolo 123 Cost. relativo agli statuti delle Regioni ordinarie.
La circostanza che l’articolo 15 dello Statuto sia non solo una fonte di produzione, ma anche sulla produzione del diritto nella materia di cui trattasi induce però a una riflessione e, cioè, se la forma di governo possa essere disciplinata attraverso un referendum propositivo, disciplinato, nella sua modalità di formazione e approvazione, dalla legge regionale 19 del 2003. A mio giudizio, si tratta di una questione sulla quale occorrerebbe interrogarsifunditus, perché non pochi sono i dubbi che al riguardo possono nutrirsi in merito allo strumento normativo prescelto per affrontare un passaggio fondamentale per il futuro democratico e istituzionale della nostra Regione.
Occorre, quindi, chiedersi se possa ritenersi ammissibile che la materia della forma di governo sia disciplinata attraverso il referendum propositivo di cui è stato awiato l’iter o se, dovrebbe essere, non si debba invece ritenere che un simile strumento non sia utilizzabile, stante la riserva procedimentale contenuta nell’articolo 15 dello Statuto speciale allorquando il contenuto normativo sia quello della forma di governo. I procedimenti di formazione della legge, nel caso del referendum propositivo e della legge statutaria, sono infatti profondamente diversi e non possono essere utilizzati indifferentemente per regolamentate la forma di governo, proprio perché l’articolo 15 dello Statuto speciale, il rispetto del quale costituisce un limite all’ammissibilità del referendum, costituisce un vincolo non solo di contenuto, ma anche di formazione della legge statutaria alla quale, come detto, in via riservata è affidata la regolamentazione dei rapporti tra gli organi necessari della Regione e che mal si concilia con l’iter proprio del referendum propositivo.
Basti pensare al fatto che la legge statutaria è la sola legge regionale per la quale è ancora previsto il controllo preventivo governativo di legittimità dopo la prima pubblicazione notiziale della legge, allo scopo, per l’appunto, di dare notizia della sua approvazione, e dalla quale pure decorre il termine di tre mesi, di cosiddetto raffreddamento, per la proposizione del referendum confermativo (in analogia a quanto previsto dall’articolo 123 Cost. e dall’articolo 138 Cost. per le leggi di revisione costituzionale), che è strumento anch’esso diverso, per iter e contenuto da quello propositivo, ove solo si considerino i soggetti abilitati a richiederlo (nel caso del referendum confermativo, non solo una determinata frazione del corpo elettorale, ma anche un certo numero di consiglieri regionali, salvo che la legge non sia stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio) e 1 quorum di partecipazione, previsti per quello propositivo, ma non anche per quello confermativo.
La diversità sostanziale e profonda del procedimento di formazione della legge statutaria dovrebbe, quindi, far dubitare sulla possibilità di demandare la regolamentazione della forma di governo anziché alla legge statutaria, fonte riservata e rinforzata in virtù di quanto stabilito dallo Statuto, a un referendum propositivo utilizzabile, in ogni caso nel rispetto dei vincoli statutari e costituzionali, per la formazione delle leggi regionali ordinarie e che vede coinvolto il corpo elettorale sin dalla fase dell’iniziativa legislativa per sollecitare il Consiglio regionale a recepire i contenuti della proposta, altrimenti assoggettata a referendum (in una sorta di prendere o lasciare), ben diversamente da quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto speciale che contempla il coinvolgimento degli elettori, se un certo numero di essi ne faccia richiesta, solo in un momento successivo alla discussione e ali ‘approvazione della legge da parte del Consiglio, che ne concepisce e ne approfondisce sin dall’origine il contenuto.
Mi pare, quindi, che prima di affrontare nel merito un tema così cruciale per la fisionomia dell’autonomia regionale dei prossimi anni sia importante interrogarsi su queste tematiche che sono solo apparentemente formali, ma che, invero, coinvolgono istituti e strumenti che devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle procedure che lo stesso Statuto speciale impone a garanzia della riserva di competenza assegnata alle leggi statutarie, fonte oggi interamente autonoma, ma comunque speciale e non altrimenti sostituibile, di regolamentazione dell’assetto istituzionale della Regione ».