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Apicoltura: al via le domande di sostegno per l’anno 2021

epa06925966 A bee feeding on honey from a honeycomb at the Bee Museum in Duisburg, Germany, 03 August 2018. Despite winter losses, the number of honeybees in Germany is not decreasing due to bee colony multiplication. Due to the better climatic conditions in many parts of Germany, the honey harvest in 2018 will be significantly better than in the previous year, according to the Duisburg beekeepers. EPA/SASCHA STEINBACH

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che, a partire da lunedì 31 ottobre e fino a lunedì 14 novembre 2022, è possibile presentare le domande per accedere agli aiuti a sostegno della filiera apistica per la campagna 2021, previsti dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nello specifico, i contributi sono a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per il nomadismo e per il mantenimento degli alveari stanziali mediante nutrizioni succedanee e sono erogati sulla base del numero di alveari dichiarati in Banca Dati Nazionale Apistica (BDN) al 31 dicembre 2021. L’importo dell’aiuto è fissato con un massimale di 40 euro per alveare.

Possono beneficiare dell’aiuto:

a) gli apicoltori che, in forma singola o associata, alla data del 31 dicembre 2021, sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e sono registrati nella BDN come apicoltori professionisti che producono per la commercializzazione ed esercitano l’apicoltura sia in forma stanziale sia praticando il nomadismo, anche ai fini dell’attività di impollinazione;

b) i Centri di Riferimento Tecnico (CRT) di cui allo Schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale nel dicembre 2009.

Per accedere all’aiuto, i beneficiari devono essere in possesso di partita IVA, aver costituito e validato presso un Centro di Assistenza Agricola il proprio fascicolo aziendale e avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che deve sempre essere attivo.  L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato anche nel fascicolo, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

I contributi sono concessi in regime di  “de minimis” agricolo, ai sensi e nei limiti del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’importo massimo complessivo degli aiuti in “de minimis” agricolo non può superare i 25.000 euro nell’arco del triennio finanziario di riferimento (anno di concessione e i due precedenti).

Le domande, compilate in ogni loro parte e complete della documentazione richiesta, devono essere presentate all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

AGEA, ai fini del pagamento dell’aiuto, è tenuta a verificare la regolarità contributiva dei richiedenti (DURC). Qualora in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali vengano rilevate irregolarità, l’Organismo pagatore è autorizzato a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

Sul sito della Regione www.regione.vda.it, nella sezione Agricoltura, è possibile consultare le Istruzioni Operative n. 88 di AGEA e il Decreto Ministeriale 20 luglio 2022.

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